REGOLAMENTO ESECUTIVO
CASSA EXTRA LEGEM
ASSISTENZA INTEGRATIVA BRACCIANTI AGRICOLI COMITATO I.M.I

(Aggiornato al 02 luglio 2021)


ART.1 - PREMESSA

Il presente regolamento a norma dell’art. 3 dello Statuto della Cassa Provinciale I.M.I, disciplina la contribuzione dovuta alla Cassa e le modalità di versamento dei contributi, per le prestazioni previste dal sopracitato Statuto.

ART. 2 – MODALITÀ DI RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI

Per tutto ciò che concerne le modalità di riscossione dei contributi dovuti alla Cassa Provinciale I.M.I, si rimanda a quanto convenuto in data 28 aprile 1998 e successivamente rinnovato anno dopo anno, tra l’INPS e le organizzazioni sindacali di categoria dei lavoratori e delle imprese agricole, partecipanti alla sottoscrizione del Contratto Provinciale degli Operai Agricoli e Florovivaisti.

Ogni eventuale modifica alla Convenzione qui menzionata sarà conseguentemente ed immediatamente recepita nel presente Regolamento Esecutivo.

ART. 3 - MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI DI INTEGRAZIONE MALATTIA

Operai a tempo indeterminato e apprendisti (OTI)
La Cassa I.M.I interviene per i primi sei mesi di malattia, rimborsando al datore di lavoro, la quota parte di salario (rilevato in busta paga) anticipato al lavoratore (comprensiva dei ratei di 13°, 14° e ferie) e non compensata dall’INPS. Precisamente:

  • carenza
  • 50% del salario dal 4° al 20° giorno
  • 33,34% del salario dal 21° al 180° giorno
In caso di mancato riconoscimento della prestazione da parte dell’INPS, la Cassa IMI andrà al recupero delle somme erogate a compensazione.

  • A far data dal 15 giugno 2021, in caso di patologie gravi debitamente certificate, il lavoratore OTI potrà richiedere, terminato il periodo di comporto (180 giorni), una aspettativa non retribuita di 6 mesi. In tal caso, il rinnovato CPL prevede che al lavoratore sia garantito solo per il primo mese di aspettativa il 100% della retribuzione, equivalente a quella percepita per il suo profilo professionale, nel momento in cui è iniziata la malattia. Il datore di lavoro anticiperà l’intero trattamento e potrà chiedere il rimborso del 50% della somma, al Comitato IMI.
Operai a tempo determinato (OTD)
La Cassa IMI interviene solamente in favore degli OTD che risultino iscritti negli elenchi anagrafici dell’anno precedente o concomitante con la malattia, per un minimo di 51 giornate. L’indennità IMI integra quanto percepito dall’istituto previdenziale, fino al salario di fatto (rilevato in busta paga), denunciato dall’azienda al momento della malattia.

Dall’anno 2001, con delibera annuale del Comitato, sulla base della disponibilità di cassa, è stato inserito nell’integrazione, il pagamento dei tre giorni di carenza, non retribuiti dagli istituti.

Dall’anno 2015 per l’integrazione della carenza malattia è stato stabilito quanto segue:

  • Durante l’anno solare le sole carenze di malattia di 3 giorni verranno liquidate nella misura massima di 10 certificazioni.
  • Oltre le 10 certificazioni, le richieste verranno liquidate solo previo assenso del Comitato.

ART. 4 - MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI DI INTEGRAZIONE INFORTUNI

Operai a tempo indeterminato e apprendisti (OTI)
La cassa nel caso di infortunio sul lavoro interviene per un periodo massimo di 12 mesi, comprese le ricadute, liquidando:
  • al datore di lavoro, per 6 mesi la quota parte di salario (comprensiva di 13°, 14° e ferie) da lui anticipato al lavoratore e non rimborsato dall’INAIL.
  • per i successivi 6 mesi liquidando direttamente il lavoratore, con le modalità di cui al precedente comma.

Operai a tempo determinato (OTD)
La cassa interviene per 12 mesi, con lo stesso metodo utilizzato per calcolare la malattia OTD.

ART. 5 - MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI DI INTEGRAZIONE CISOA (Cassa Integrazione Straordinaria Operai Agricoli)

La cassa integrazione per maltempo sarà rimborsata al datore di lavoro e corrisponderà alla differenza tra quanto anticipato dallo stesso al lavoratore e l’importo compensato dall’INPS.

ART. 5 BIS - MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI DI INTEGRAZIONE CISOA PER EVENTI STRAORDINARI

La cassa integrazione straordinaria sarà rimborsata al datore di lavoro, nel caso in cui esso abbia effettuato l’anticipazione salariale al lavoratore OTI. Essa corrisponderà alla differenza tra quanto erogato (compensato in F24) da INPS e la paga conglobata del dipendente.

La cassa integrazione straordinaria potrà, alternativamente, essere rimborsata al lavoratore, nel caso in cui si sia optato per il pagamento diretto della prestazione allo stesso. Essa corrisponderà alla differenza tra quanto percepito dall’INPS e la paga conglobata prevista in busta paga.

ART. 6 – MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI DI INTEGRAZIONE MATERNITÀ

Operaie a tempo indeterminato e apprendiste (OTI)
La cassa interviene integrando il 100% per tutto il periodo dell’astensione obbligatoria ed eventuale interdizione dal lavoro certificata dall’AUSL. Il rimborso sarà effettuato dalla cassa al datore di lavoro e corrisponderà alla differenza tra il salario denunciato dall’azienda e quanto erogato dall’istituto.

Operaie a tempo determinato (OTD)
La Cassa IMI interviene solamente a favore delle operaie TD che risultino iscritte negli elenchi anagrafici dell’anno precedente alla maternità, con un minimo di 51 giornate, per tutto il periodo dell’astensione obbligatoria ed eventuale interdizione dell’AUSL. Il rimborso sarà effettuato direttamente alla lavoratrice e corrisponderà alla differenza tra il salario denunciato dall’azienda e quanto percepito dall’istituto.

ART. 7 - MATERNITÀ FACOLTATIVA / CONGEDO PARENTALE

La Cassa interviene integrando un importo massimo di € 300 mensili, per un periodo non superiore ai sei mesi (€ 1.800). Tale integrazione sarà rapportata all’orario di lavoro del dipendente che ne farà richiesta e potrà essere concessa per periodi non inferiori a 30 giorni. La maternità facoltativa / congedo parentale potrà essere chiesto entro il 3° anno di età del figlio naturale, adottivo o affidatario.

Tale prestazione è subordinata alla concessione della maternità facoltativa / congedo parentale da parte dell’INPS e funge da ulteriore integrazione.

Operai a tempo indeterminato (OTI)
I lavoratori e le lavoratrici OTI, per poter usufruire di questa prestazione integrativa, dovranno presentare copia della domanda della maternità inoltrata all’INPS e copia della busta paga relativa al mese successivo all’accoglimento della domanda, dalla quale si evinca l’anticipazione del 30% della retribuzione contrattuale fatta dall’azienda.

Operai a tempo determinato (OTD)
I lavoratori e le lavoratrici a TD dovranno presentare copia della domanda di maternità facoltativa/congedo parentale presentata all’INPS e copia del prospetto della liquidazione erogata dall’Ente, come accade per la maternità obbligatoria, la malattia e l’infortunio.

ART. 8 - MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI DI INTEGRAZIONE SPESE FORMATIVE

In data 04/06/2012 il Comitato I.M.I ha firmato una convenzione con DINAMICA Soc. Cons. a r.l. con la quale esso, sulla base di una richiesta scritta e documentata dell’Ente di formazione e sulla base della disponibilità di cassa, delibera il finanziamento nella misura del 100% di corsi formativi per dipendenti ed imprenditori, in materia di sicurezza sul lavoro:

  • Corsi base della durata di ore 12;
  • Corsi di aggiornamento della durata di 6 ore;
In conformità a quanto disposto dalla legge 81/2008.

ART. 9 - MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO PER SPESE FUNEBRI CONSEGUENTI IL DECESSO DEL LAVORATORE E/O FIGLI E/O CONIUGE O CONVIVENTE MORE UXORIO DEL LAVORATORE

I soggetti sopra elencati potranno richiedere un contributo nella misura massima di € 1.500,00= per ogni evento. A titolo di rimborso delle spese sostenute.

ART. 10 - MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO PER INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE OTI

A tutti i lavoratori OTI che hanno cessato il lavoro, a seguito di licenziamento, nell’ultimo trimestre dell’anno, spetterà un’erogazione mensile di € 600 lordi, per un massimo di 6 mesi. In condizione di mancata occupazione, entro il limite massimo di € 3.600,00=.

Il lavoratore dovrà produrre idonea documentazione, la quale attesti lo stato di inoccupazione e conseguente copia dell’iscrizione al Centro per l’Impiego. Il contributo sarà pagato solo per il periodo in cui il lavoratore resterà inoccupato. Egli non verrà liquidato mensilmente, ma solo alla fine del periodo di inoccupazione.

ART. 11 – MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO DI STABILIZZAZIONE OTI IN FAVORE DELLE AZIENDE

Il contributo di € 1.000 netti è previsto in favore di quei datori di lavoro che vanno ad incrementare i lavoratori a tempo indeterminato. Questi ultimi dovranno permanere in azienda con contratto a tempo indeterminato almeno per 12 mesi, prima che l’azienda possa far richiesta del contributo.

Per usufruire di questo contributo l’azienda dovrà dimostrare che nel corso dell’anno (dallo 01/01 al 31/12) vi sia stato un aumento di giornate lavorate in azienda, rispetto all’annualità precedente la stabilizzazione. Esso sarà rapportato all’orario di lavoro del dipendente assunto a tempo indeterminato e potrà essere richiesto per tutte le assunzioni di dipendenti che ne abbiano i requisiti (trasformazione del rapporto di lavoro avvenuta dopo luglio 2017).

Il contributo di stabilizzazione viene elevato a € 1.500 netti per le Aziende che risultino iscritte alla Rete del lavoro agricolo di Qualità della Provincia di Reggio Emilia.

ART. 12 - MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO IN FAVORE DELLE DONNE VITTIME DI VIOLENZA DI GENERE

La Cassa interviene erogando questo contributo, in aggiunta a quello INPS, per ulteriori sei mesi, con un importo di misura equivalente alla prestazione fornita dall’Istituto.

Tale erogazione spetterà sia alle lavoratrici OTI che OTD, ed i sei mesi aggiuntivi di congedo potranno essere richiesti anche in modo frazionato, a condizione che si tratti di periodi non inferiori a 30 giorni.

Le lavoratrici OTI per l’erogazione del contributo dovranno presentare copia della domanda inoltrata all’INPS e le lavoratrici OTD dovranno presentare la documentazione attestante l’accoglimento della domanda e l’erogazione della prestazione richiesta.

ART. 13 - COSTITUZIONE DI UN FONDO PER RIMBORSO SPESE VISITE MEDICHE

In via sperimentale solo per l’anno 2022 dovrà essere costituito presso il Comitato Imi un fondo economico volto all’erogazione di un contributo che vada a coprire una parte di costi sostenuti dalle aziende per le visite mediche periodiche, previste per i dipendenti agricoli, come stabilito dal D. Lgs 81/2008. Tale contributo avrà un valore massimo di € 20= per ciascun lavoratore e le Aziende potranno chiederne il rimborso solo al verificarsi di determinate condizioni. Quali la regolarità contributiva nei confronti del Comitato, ed il rispetto delle leggi e delle norme previste dai contratti di lavoro.

Al termine del primo anno sperimentale, spetterà al Consiglio di Amministrazione del Comitato IMI valutare la possibilità di prorogare l’erogazione di tale contributo e per quanto tempo.

ART. 14 - RIMBORSO DEI COSTI DEL PRIMO ANNO DI GESTIONE AGRIFONDO

La Cassa interviene rimborsando al lavoratore OTI le spese sostenute a titolo di quota associativa, per la gestione del primo anno di iscrizione ad Agrifondo. La quota annua corrisponde ad una somma di € 24=, le quali vengono prelevate mensilmente al lavoratore, il quale per ottenerne il rimborso dovrà presentare prova delle trattenute effettuate, per la quota in oggetto.

ART. 15 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

OTI
Tutte le richieste devono essere compilate sugli appositi moduli e presentate tramite sito, inviate per raccomandata o via e-mail alla Cassa, entro e non oltre il 30 aprile dell’anno successivo a quello dell’evento.

A corredo della domanda vanno allegati in copia:
  • Certificato medico dell’evento di malattia;
  • Liquidazione INAIL in caso di infortunio;
  • Autorizzazione INPS in caso di CISOA;
  • Compensazione INPS, sotto forma di credito in F24, di quanto anticipato dall’azienda ai lavoratori OTI, nel caso di CISOA STRAORDINARIA RIMBORSO AZIENDA.
  • Buste paga e fogli presenze, con le integrazioni corrisposte per tutte le richieste;
  • Per il rimborso dell’indennità di maternità, oltre alle copie delle buste paga, occorre la documentazione rilasciata dall’AUSL indicante le date del periodo di astensione obbligatoria dal lavoro.
  • Per il contributo ai datori di lavoro che incrementano gli OTI, occorrerà produrre 12 buste paga del lavoratore OTI ed il modello UNI-LAV di trasformazione del rapporto di lavoro.


OTD
Tutte le richieste devono essere compilate sugli appositi moduli e presentate tramite sito, inviate per raccomandata o via e-mail alla Cassa, entro e non oltre il 30 aprile dell’anno successivo a quello dell’evento.

A corredo della domanda vanno allegati in copia:
  • Prospetti di liquidazione INPS/INAIL dai quali risulti il pagamento avvenuto, l’importo indennizzato e le giornate liquidate;
  • Fotocopia della busta paga precedente o concomitante l’evento;
A tutti i lavoratori OTD, in caso di sanzioni da parte dell’INPS per assenza a visita medica di controllo, saranno integrati solo i giorni conteggiati dall’istituto.

ART. 16 – VARIE

I finanziamenti dei corsi di formazione DINAMICA Soc. Cons. a r.l. devono essere richiesti con lettera scritta dell’Ente, nella quale sia specificato il progetto formativo. Come allegato dovranno essere inviate le schede anagrafiche dei partecipanti e delle aziende interessate.

I contributi di cui all’articolo 8, verranno deliberati singolarmente in sede di Comitato, su richiesta scritta e documentata. Saranno necessari un’autocertificazione, il certificato di morte e le fatture delle spese sostenute dagli eredi.

I contributi di disoccupazione OTI verranno liquidati dietro richiesta scritta e documentata:
  • Autocertificazione dello stato di inoccupazione.
  • Iscrizione al centro per l’impiego.
  • Attestazione dell’INPS di non erogazione dell’indennità di disoccupazione da parte dell’istituto.

ART. 17

Le integrazioni per malattia, infortunio, maternità, CISOA, contributo disoccupazione OTI, contributo di stabilizzazione OTI e contributo alle donne vittime di violenza di genere, saranno liquidate a mezzo assegno di quietanza o bonifico bancario. Assegno presso la sede aziendale, per il rimborso ai datori di lavoro e assegno presso il domicilio del lavoratore, per i rimborsi diretti.

La Cassa nel giorno in cui richiede alla banca l’emissione degli assegni e dei bonifici, invierà a tutti gli interessati il prospetto del periodo liquidato, con l’importo spettante.

I rimborsi per i corsi di formazione vengono effettuati solo previa fatturazione dell’Ente di Formazione.

I contributi di cui all’art. 8 verranno liquidati, previa comunicazione da parte del Comitato, con assegno o bonifico bancario all’erede incaricato della riscossione.

Spetterà al Comitato IMI valutare l’idoneità all’accettazione ed all’erogazione delle prestazioni richieste.

Per quanto riguarda le nuove prestazioni erogate dalla Cassa, al termine del primo anno sperimentale, il Comitato IMI si riserva di fare le debite verifiche sul loro andamento e di eseguire, se del caso, le opportune variazioni.

Regolamento Esecutivo